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CHIETI CAPITALE DI CULTURA PDF Stampa E-mail
Wednesday 17 February 2010

La mia candidatura nasce dalla volontà e dall'impegno di far risorgere Chieti dalle grandi difficoltà in cui si trova in questo momento.

Scendere in campo e mettersi in gioco è una sfida che mi emoziona e mi sprona allo stesso tempo.

Il contatto diretto tra, e con la gente, è ciò che mi ha sempre spinto a far politica ed oggi ho la possibilità di confrontarmi direttamente con le esigenze dei cittadini che ogni giorno vivono in questa splendida città.


La nostra è, e sarà una squadra coesa, unita, armonica che appoggerà il proprio Sindaco.


Ho scelto di affiancare e sostenere la candidatura dell'avvocato Umberto di Primio. E con lui, in consiglio comunale m'impegnerò soprattutto per far rinascere Chieti come CAPITALE DI CULTURA., per valorizzare la sua storia


Ho scelto di puntare sulla Cultura perchè credo sia la sintesi di 3 chiavi fondamentali nella città di Chieti:


ISTITUZIONE

UNIVERSITA'

SOVRINTENDENZA


Il patrimonio culturale artistico può e deve diventare l'unico vero volano di rilancio, facendo riemergere Chieti, come capitale di economia.


A ciò si aggiungono ovviamente le questioni più urgenti da risolvere:

Le infrastrutture

La viabilità

La rivalutazione del Centro Storico

Il Teatro Marrucino


Proprio il Teatro diventerà il punto nodale di questa città

CHIETI merita di tornare ad essere

CAPITALE DI CULTURA


FABRIZIO DI STEFANO

PER CHIETI CAPITALE DI CULTURA

 
Cantiere Abruzzo Italia ospita il prof. Salvatore PDF Stampa E-mail
Monday 18 January 2010
ImageSalvatore ha espresso il suo autorevole parere nel corso del convegno "2010: prospettive per l'Abruzzo nell'anno della ripresa economica mondiale", organizzato dalla Fondazione Cantiere Abruzzo, creatura del senatore Fabrizio Di Stefano (nella foto), convegno svoltosi nell'aula magna del Rettorato dell'Università d'Annunzio a Chieti. Se l'Abruzzo se la caverà meglio è grazie alla sua dinamicità, superiore alla media delle regioni italiane, ha rimarcato Salvatore. Anche la tragedia del terremoto, paradossalmente, ha costituito un incentivo per la ricostruzione. Non è pessimista, il professore: «Non penso alla possibilità di ricadere in una recessione come paventano taluni pessimisti. Sono sicuro che il peggio sia passato. Certo, la ripresa non è ancora tangibile perchè l'occupazione non cresce. Ma si tratta di un dato che, solitamente, segue sempre dopo la ripresa della produzione». La bufera è insomma alle spalle, ci rassicura Salvatore, abruzzese doc, originario di Villa S. Maria. E la ripresa sarà lenta ovunque, più lenta rispetto ad altre recessioni perchè è stata causata da ragioni finanziarie. A rallentarla, anche l'aggressività della Cina che ha incrementato la produttività e le infrastrutture per mettere a punto una sempre più agguerrita concorrenza ai mercati. «La cosa incredibile - ha commentanto ancora Salvatore - è che negli Stati Uniti, che in un certo qual modo hanno causato questa crisi, la recessione è più profonda ma la ripresa più rapida». I lavori del convegno sono stati coordinati dal presidente di Cantiere Abruzzo, Fabrizio Di Stefano. Tra i relatori, il rettore dell'università d'Annunzio, professor Franco Cuccurullo, il senatore Filippo Piccone, Lucio Laureti, docente alla Lum di Bari e alla d'Annunzio, Anna Morgante, preside di Economia della d'Annunzio, e Angelo Riccoboni, preside della facoltà di Economia all'Università di Siena.
 
(Da "Il Tempo" 17 gennaio 2010 )
 
DISEGNO DI LEGGE SU FINANZA PUBBLICA E CONTABILITA' PDF Stampa E-mail
Wednesday 16 December 2009

Approvato in Senato il Disegno Di Legge su Contabilità e Finanza Pubblica

(N. 1397-B)  ad iniziativa, tra i firmatari, del sen. Fabrizio Di Stefano

  ( Da www.senato.it)

 

 

 CLICCA QUI

 Image

 



 
Alba Adriatica: un'altra storia d'intolleranza e violenza PDF Stampa E-mail
Thursday 12 November 2009
Emanuele Fadani aveva 37 anni, faceva il commerciante e lascia – oltre a una moglie trasformata troppo presto in vedova – una bambina di tre anni, un’orfana la cui vita rimarrà segnata per sempre. Un’aggressione, quella compiuta ad Alba Adriatica (Teramo) ad opera di tre rom, non molto diversa nella dinamica e soprattutto nelle tragiche conseguenze da una precedente, risalente a tre mesi fa. Una decina di chilometri più a nord, a Martinsicuro. A morire dei calci e dei pugni assestati da tre rom appena ragazzini ma abbastanza adulti da ubriacarsi, fu Antonio De Meo. Poco più di un ragazzino anche lui: aveva 23 anni e faceva il cameriere.

Non si tratta di episodi isolati, estemporanei, ma purtroppo iscritti alla quotidianità, a caratterizzare una situazione che diventa ogni giorno che passa sempre più difficile per chi ormai vive in compagnia della paura. Paura persino di uscire di casa, nel timore di imbattersi in delinquenti senza scrupoli. Per questo non possiamo non comprendere l’esasperazione di chi ha deciso di rompere il silenzio, di manifestare il proprio dolore e il proprio risentimento, di chiedere maggiori sforzi per vedersi garantita la propria sicurezza. Perché paradossalmente, se da una parte siamo tutti sin troppo controllati – penso alle conversazioni telefoniche, per fare un esempio – con incursioni nella sfera personale che troppe volte risultano del tutto estranee a tutto ciò che è, come si dice, “penalmente rilevante”, dall’altra rimangono zone franche e un’impunità che favoriscono le escalation di violenza e alimentano un vero e proprio clima di terrore a condizionare pesantemente la vita sociale. Non si tratta, assolutamente, di razzismo. Quello che mi domando, piuttosto, è: fino a che punto è sopportabile questo stato di cose? Se le reazioni violente non sono giustificabili, così come non lo è la giustizia fai-da-te, dall’altra appare quanto meno comprensibile lo stato d’animo di chi in questo gioco al massacro, oltre ad essere oggettivamente più debole, dopo mesi e mesi, inizia a sentirsi solo. E' nostro dovere, dei politici come delle persone comuni, fare qualcosa perchè il diritto a condurre una vita serena non sia più calpestabile. Non impunemente.
 
NASSIRYA 12 NOVEMBRE 2003-12 NOVEMBRE 2009 PDF Stampa E-mail
Thursday 12 November 2009

Oggi, 12 novembre, il ricordo di quanto accadde sei anni fa diventa ancora più struggente. Un vile attacco kamikaze nella mattinata sventrò due palazzine, in cui risiedevano i carabinieri e i militari del contingente italiano in Iraq, facenti capo all'operazione "Antica Babilonia". Si contarono 19 morti: 12 carabinieri, 4 soldati dell'esercito e due civili. Rinnoviamo oggi il nostro cordoglio alle famiglie di quei militari che terranno per sempre il lutto nel cuore. Il coraggio di questi uomini rimarrà nella memoria di ognuno di noi che come figli di militari, oggi siamo tutti orfani e tutte vedove .

Rendiamo omaggio come sei anni fa alle bare coperte dal tricolore e accompagnate da quel Crocifisso che oggi come allora, porta il suo messaggio di pace, di fraternità, di comunione agli uomini di buona volontà.

Onore ai nostri militari e civili caduti nell’adempimento delle missioni di pace, affinché non venga dimenticato il valore della loro missione e la natura del loro sacrificio.


La cronaca della strage riconduce alle 10.45 del mattino del 12 novembre 2003 a Nassirya, città a sud dell’Iraq. La strage raggiunge le case degli italiani alle 8,45. Lo scenario è raccapricciante: le due palazzine sedi dei carabinieri e dei militari del contingente che fa parte dell’operazione “Antica Babilonia” vengono sventrate. Si tratta di un attacco kamikaze. La dinamica: il posto di blocco all’entrata della base viene forzato da un camion, dietro il quale sopraggiunge l’autobomba che finisce la sua folle corsa esplodendo. Il bilancio: muoiono dodici carabinieri, quattro soldati dell’esercito e due civili. Tra i feriti quindici carabinieri, quattro militari e un civile. Tra i feriti, anche un carabiniere donna, la marescialla Marilena Iacobini. Sarà il generale Giorgio Cornacchione, comandante del contingente italiano, ad annunciare che sono stati quattro gli attentatori kamikaze a bordo di due veicoli carichi di espolsivo tra i 150 ed i 300 chili.

I militari colpiti erano arrivati a Nassiriya il 13 giugno

Le vittime

Domenico Intravaia: 46 anni, di Monreale. Orazio Majorana: 29 anni, di Catania. Giuseppe Coletta: 38 anni, originario di Avola (Siracusa) ma da tempo residente a San Vitaliano, in Campania. Giovanni Cavallaro: 47 anni, nato in provincia di Messina e residente a Nizza Monferrato. Alfio Ragazzi: 39 anni, di Messina. Ivan Ghitti: 30 anni, milanese. Daniele Ghione: 30 anni, di Finale Ligure (Savona). Enzo Fregosi: 56 anni, di Livorno. Alfonso Trincone: 44 anni, era originario di Pozzuoli (Napoli) ma risiedeva a Roma. Massimiliano Bruno, di origine bolognese, ma viveva a Civitavecchia. Andrea Filippa: 33 anni, torinese. Filippo Merlino: 40 anni, originario di Sant’ Arcangelo (Potenza). Massimo Ficuciello: tenente dell’ esercito, figlio del gen. Alberto Ficuciello. Silvio Olla: 32 anni, dell’isola Sant’ Antioco (Cagliari). Emanuele Ferraro:28 anni, di Carlentini (Siracusa). Alessandro Carrisi: 23 anni, di Trepuzzi (Lecce).


 da www.ilgiornalediragusa.it

 
CANTIERE ABRUZZO ITALIA PDF Stampa E-mail
Saturday 07 November 2009

Image

 

Per tutti i partecipanti al Corso di formazione organizzato dalla Fondazione Cantiere Abruzzo Italia:

 

 

 -ATTESTATI DI FREQUENZA:

Gli attestati di frequenza, a disposizione per chi ha frequentato almeno 2 giornate di corso, verranno inviati direttamente agli interessati.

 
MODULO ADESIONE FONDAZIONE CANTIERE ABRUZZO ITALIA PDF Stampa E-mail
Tuesday 27 October 2009

Carissimi,

in tanti mi domandano come fare per iscriversi alla Fondazione. Nel ringraziarvi tutti per il sostegno e per l'interessamento , pubblico il modulo d'adesione.


Dovrete stamparlo, compilarlo in ogni parte e rispedirlo ai seguenti numeri di fax

0872.709856 - 085.4463044

oppure a Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo


La quota di partecipazione potrete versarla sul conto della Fondazione


Intestazione:


ASSOCIAZIONE “FONDAZIONE CANTIERE ABRUZZO ITALIA”


CARICHIETI - CHIETI SEDE 1

CORSO MARRUCINO


IBAN IT 82 I 0605015500 CC 0010082201


CAUSALE: CONTRIBUTO VOLONTARIO A FAVORE DI

ASSOCIAZIONE FONDAZIONE CANTIERE ABRUZZO (ASSOCIAZIONE POLITICO-CULTURALE)


Grazie di cuore


Fabrizio

 

N.B. (il modulo, in PDF è disponibile nella sezione RASSEGNA STAMPA - OTTOBRE 2009 )

 
NASCE CANTIERE ABRUZZO ITALIA PDF Stampa E-mail
Friday 11 September 2009

ImageCantiere Abruzzo Italia nasce dalla richiesta di partecipazione della società civile-dei giovani come del mondo culturale e imprenditoriale-alle scelte che indirizzano la politica della nostra regione e come risposta alla necessità sempre pèù improrogabile di un salto di qualità nell'amministrazione pubblica che presuppone analisi e proposte non circoscritte alle convenienze del momento nè finalizzate alla mera ricerca del consenso.

Cantiere Abruzzo Italia, è bene sottolinearlo, non si propone di sostituirsi alla politica ma, piuttosto, di mettere a disposizione della politica il proprio contributo di competenze e progettualità secondo l'esempio fornito a livello nazionale dalle diverse fondazioni che operano ormai da anni con apprezzabili risultati.

Uno spazio di confronto e approfondimento, pertanto, di studio e riflessione sull'attualità e sui problemi che negli ultimi anni hanno provocato un preoccupante arretramento dell'Abruzzo nel sistema Italia, un luogo di formazione culturale e amministrativa rivolto in particolare ai giovani, cui-non domani ma oggi-spetta il compito di proiettare nel futuro la nostra regione, ma tenendola ben radicata sui nostri valori di riferimento, affrontando le sfide della modernità senza rinunciare al nostro patrimonio di idee e tradizioni.

 

Fabrizio

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CANTIERE ABRUZZO ITALIA PDF Stampa E-mail
Friday 11 September 2009
(AGI) - Pescara, 10 set. - Nasce l'associazione Cantiere Abruzzo Italia. Ad annunciarlo il senatore del Pdl Fabrizio Di Stefano nel corso di una conferenza stampa, a Pescara, alla presenza di diversi amministratori del partito. Di Stefano ha spiegato che l'associazione vuole essere una Fondazione e 'parte- ha detto- da un percorso iniziato un anno fa in prossimita' delle elezioni regionali, cioe' da Cantiere Abruzzo un 'pensatoio' per confrontarsi e arricchire il programma elettorale. All'iniziativa- ha proseguito- hanno risposto in molti e cosi' abbiamo deciso di trasformarlo aggiungendo, su suggerimento del senatore Pastore, al nome dell'associazione Italia, ad indicare che da una iniziativa abruzzese lo sguardo si allunga alla nazione'. Di Stefano ha aggiunto che l'obiettivo e' quello di dare un contributo in termini culturali e di formazione alla nuova classe dirigente del Pdl e in generale del centro destra abruzzese. Il senatore ha inoltre sottolineato che Cantiere Abruzzo Italia 'non si propone di sostituirsi alla politica ma, piuttosto, di mettere a disposizione della politica il proprio contributo di competenze e progettualita' secondo l'esempio fornito a livello dalle diverse fondazioni che operano ormai da anni con apprezzabili risultati'. Il primo appuntamento per la Fondazione e' un incontro organizzato a Chieti al Museo della Civitella per il 17 settembre prossimo. Alla manifestazione, che durera' tre giorni, oltre agli amministratori locali parteciperanno diversi esponenti nazionali del Pdl, tra cui il ministro Altero Matteoli, Daniele Capezzone e Maurizio Gasparri. Di Stefano ha anche annunciato che nel mese di ottobre saranno organizzati dei corsi d formazione politica. Da parte sua il senatore Andrea Pastore ha evidenziato la sua 'assoluta condivisione all'iniziativa. Siamo - ha aggiunto-tutti pronti a collaborare a questa nuova avventura per l'Abruzzo'. Il presidente del consiglio regionale, Nazario Pagano, nel sottolineare l'importanza dell'iniziativa ha detto che 'l'approfondimento in politica e' fondamentale soprattutto in un partito come il Pdl pieno di contenuti e valori'. Per l'assessore regionale Giandonato Morra la Fondazione e' un 'laboratorio di idee e di confronto che arricchira' il dibattito in Abruzzo'.
 
Disposizioni in materia di abolizione dei canoni per gli usi civici PDF Stampa E-mail
Monday 10 August 2009

Il presente disegno di legge nasce dalla necessità di una normativa che definisca definitivamente le modalità di affrancazione dal canone corrisposto per i cosiddetti "usi civici" per tutti quei beni che non sono rientrati nelle norme previste dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Per chiarire la situazione, riteniamo di dover dare alcune definizioni di termini e una descrizione della situazione attuale e di quella pregressa.

L'uso civico è una figura giuridica sorta nel medioevo che è stata infine regolamentata solo, come dicevamo, nel 1927 e che ha rappresentato una evenienza assai diffusa in Italia e massimamente in alcune regioni. Essa consisteva nel diritto esercitato dalla collettività di utilizzare una determinata area di proprietà di terzi, nell'ottica tipicamente medioevale di una economia di sussistenza di una società povera; pertanto una determinata comunità godeva del diritto, ad esempio, di raccogliere legna da un bosco (uso legnatico), o di far pascolare le greggi (pascolatico). Questa pratica veniva detta "enfiteusi" e secondo la dottrina dominante è il proprietario ad avere un diritto subordinato a quello dell'enfiteuta, il quale però soggiace a due obblighi specifici, pena l'estinzione del diritto: deve migliorare il fondo su cui agisce e deve corrispondere al concedente un canone periodico. L'enfiteuta può acquistare la proprietà e il concedente non può rifiutarsi.

Fu proprio questa diffusissima pratica enfiteutica a spingere nel 1927 il legislatore a decretare che tutti gli usi civici esistenti in quel momento avrebbero dovuto essere rivendicati e regolarizzati, dando la possibilità ai vari soggetti di affrancarli, così trasformando il possesso del demanio concesso per usi civici o la proprietà privata gravata dal medesimo uso in proprietà piena ed assoluta. Fu istituito un apposito Commissario che liquidò gli usi privati e regolò amministrativamente gli usi non liquidati, quasi tutti relativi a terre comunali o superfici acquee.

Purtroppo rimangono irrisolte moltissime situazioni anteriori alla predetta legge 1766/27 e parliamo di un periodo che parte circa 200 anni fa, quando fu istituito il Catasto Onciario da Carlo di Borbone. Parliamo di molti terreni su cui sappiamo non gravare alcun canone oppure di canoni di cui non esiste più traccia, oppure di canoni irrisori (ammontanti a volte a 500 o 1000 delle vecchie lire) mai riscossi dai Comuni.

Tutta questa vicenda, più volte sollevata e sottoposta alle autorità competenti, ha spinto il Ministero dell'economia e delle finanze a produrre una circolare (circ. 26-2-2004 n. 2/T) in cui si ammette la situazione e si cita la Corte di Cassazione nonché l'Avvocatura dello Stato che osserva la "mancanza di una specifica indicazione di legge ed anche in considerazione dei ridotti effetti di tale affrancazione..." (consultiva CS/2749/02 del 15/1/2004).

Pertanto, il presente disegno di legge, composto da due articoli, prevede la possibilità di richiesta alle regioni da parte dei Comuni dell'estinzione del canone e relativo capitale di affrancazione e la relativa comunicazione da parte della regione della relativa affrancazione ed estinzione del canone.


Art. 1

I Comuni che prima dell'entrata in vigore della legge 16 giugno 1927, n. 1766 avevano già provveduto alla sistemazione dei terreni di natura demaniale civica mediante censuazioni, conciliazioni, quotizzazioni, coloni inamovibili o antiche terraggere, sui quali sia stato imposto il pagamento di un canone annuo, possono richiedere alla regione di appartenenza l'estinzione del canone medesimo e del relativo capitale di affrancazione.

Art. 2

La regione di appartenenza, accertata la validità degli atti che approvano la sistemazione dei terreni demaniali, provvede a comunicare al Comune l'estinzione del canone e del relativo capitale di affrancazione.





 
INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO PDF Stampa E-mail
Monday 27 July 2009
  DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

 

Art.1 Finalità

 1. La Regione Abruzzo promuove misure per il rilancio dell’economia e per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità architettonica, energetica ed abitativa, per preservare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente nel rispetto dell’ambiente e dei beni storici culturali e paesaggistici e nel rispetto della normativa sismica, nonché per razionalizzare e contenere il consumo del territorio.

 

TITOLO I

INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

 

Art.2 Ambito applicativo

 1. Le disposizioni della presente Titolo hanno carattere straordinario e consentono la realizzazione degli interventi edilizi in esso previsti solo se sia rispettato il termine perentorio di cui all’art. 8, comma 4 della presente legge.

2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche agli edifici soggetti a vincolo a condizione che gli interventi siano autorizzati dalle autorità preposte alla tutela del vincolo ai sensi della normativa statale, regionale e degli strumenti di pianificazione locale.

 Art. 3  Definizioni e parametri

 1. Ai fini della presente legge, sono stabilite le seguenti definizioni:

a) per nuclei antichi si intendono quelli definiti dai Comuni con apposita perimetrazione in sede di approvazione della deliberazione consiliare di cui all'art.8 della presente legge o, in difetto, quelli delimitati come zone “A” ai sensi del D.M.2.04.1968 n.1444 nei vigenti o adottati Piani di recupero o analoghi strumenti di pianificazione;

 b) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono quelle definite dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici. In mancanza di definizioni contenute in detti atti, si fa riferimento a quelle definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444

 

Art. 4 Interventi straordinari di ampliamento

 1. Per le finalità di cui all’art. 1, in deroga alle vigenti previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l’ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20% della superficie utile, comunque fino ad un massimo complessivo per l'intero edificio di settanta metri quadrati di superficie utile.

2. L’ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in contiguità orizzontale o verticale rispetto al fabbricato esistente; ove ciò risulti materialmente o giuridicamente impossibile, nel rispetto della legislazione edilizia sulle distanze, potrà essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato avente carattere accessorio e pertinenziale.

3. In caso di edifici composti da più unità immobiliari, l’ampliamento potrà essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1 del presente articolo.

4. Dagli interventi di cui al presente articolo sono esclusi gli edifici ricadenti nei nuclei antichi, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle aree di in edificabilità assoluta.

5. Con gli interventi di cui al presente articolo può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici oggetto di ampliamento, compatibilmente con le previsioni di piano regolatore delle aree interessate.

 

Art. 5 Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente

 1. La Regione Abruzzo promuove il miglioramento della qualità architettonica, il risparmio energetico ed il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la integrale demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 30 giugno 2009 e che necessitano di essere adeguati agli attuali standards energetici, tecnologici e di sicurezza, anche sismica. Per edifici realizzati devono intendersi immobili per i quali, alla data del 30 giugno 2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In mancanza potrà essere presentata una dichiarazione giurata del Direttore lavori attestante la data di fine lavori.

2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione che prevedano aumenti fino al 30% della superficie utile esistente.

3. La percentuale di cui al comma 2 può essere elevata fino al 35% in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. A tal fine gli interventi proposti dovranno consentire un incremento di almeno due classi energetiche dell’edificio e comunque non inferiore alla classe C. I Comuni, con le modalità di cui al successivo art.9, comma1, potranno disciplinare ulteriormente le modalità di applicazione della maggiorazione prevista dal presente comma.

4. Gli incrementi di superficie di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non possono derogare da norme nazionali in merito a distanze ed altezze, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9 del DM 1444/68 e ss.mm.ii.

5. Con gli interventi di cui al presente articolo può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici oggetto di integrale demolizione e ricostruzione compatibilmente con le previsioni di piano regolatore delle aree interessate.

6. Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato, previo reperimento, nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale, di spazi per i parcheggi legati alle unità immobiliari con vincolo pertinenziale risultante da atto pubblico registrato e posti ad una distanza non superiore a 500 metri.

7. Gli interventi di integrale demolizione e ricostruzione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono consentiti anche su area diversa, purché a ciò destinata dagli strumenti urbanistici e territoriali. A tal fine i Comuni, con la deliberazione consiliare di cui all’art.9 della presente legge, individuano preliminarmente gli ambiti omogenei in cui i volumi trasferiti si aggiungono a quelli consentiti sull’area diversa.

8. Con la stessa deliberazione i Comuni possono individuare le aree occupate da edifici interessati dagli interventi previsti dal presente articolo e che possono essere cedute gratuitamente al patrimonio comunale e sistemate a verde pubblico attrezzato, parcheggi o altra opera di urbanizzazione primaria o secondaria, con l’indicazione dei tempi e delle modalità di realizzazione e nel rispetto delle previsioni dell'art.32 comma 1 lett. g) del D.Lgs

163/2006 e ss.mm.ii. In tal caso il proprietario, o l’avente titolo, che cede gratuitamente l’area originariamente occupata dall’edificio demolito, potrà usufruire, oltre che dell’incremento di cui ai commi 2 e 3, anche di una ulteriore percentuale pari al 30% della superficie utile dell’edificio demolito.

9. Dagli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono esclusi gli edifici ricadenti nei nuclei antichi, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle zone di inedificabilità assoluta.

10. La ricostruzione in aree diverse di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo non potrà comunque avvenire, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle zone di inedificabilità assoluta.

 

Art.6 Contributo di costruzione

 1. Per gli interventi di cui all’articolo 4, il contributo di costruzione dovuto in base agli articoli 16 e seguenti del D.P.R.6 giugno 2001 n.380 è commisurato con esclusivo riferimento agli incrementi realizzati ed è ridotto al 50% ove l’unità immobiliare sia destinata a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo.

2. Il contributo di costruzione dovuto per gli interventi di cui all’articolo 5 è determinato in ragione dell’80% per la parte eseguita in ampliamento e del 20% per la parte ricostruita. Il contributo come sopra determinato viene ridotto del 50% in caso di edifici od unità immobiliari destinati a prima abitazione dei proprietari o degli aventi titolo.

 3. Per gli interventi di cui alla presente legge i Comuni possono stabilire ulteriori riduzioni del contributo di costruzione od incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili o al fine di riqualificare aree urbane degradate.

 

Art. 7 Elenchi

 1. Al fine di evitare che mediante interventi successivi siano superati i limiti previsti, i Comuni provvedono ad istituire ed aggiornare l’elenco degli interventi autorizzati ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge.

 

Art. 8 Condizioni generali di ammissibilità degli interventi

 1.Gli interventi di cui all’articolo 4 della presente legge sono realizzati mediante denuncia di inizio attività, nel rispetto della disciplina generale di cui al D.P.R.6.06.2001 n.380 e ss.mm.ii. Nella relazione asseverata di cui all’art.23 del D.P.R.n.380/01 e ss.mm.ii., oltre a quanto ivi previsto, è espressamente attestata la conformità degli interventi da realizzare alle disposizioni della presente legge.

2. Gli interventi previsti dall’art.5 e di nuovi corpi edilizi di cui all’art.4 comma 2 seconda parte della presente legge, sono subordinati al rilascio del titolo edilizio previsto dal D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e ss.mm.ii.

3 In ogni caso gli interventi previsti dagli artt.4 e 5 della presente legge sono effettuati nel rispetto della normativa relativa alla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, nonché delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati e delle disposizioni legislative a tutela dei diritti dei terzi.

 4. Le istanze relative devono essere presentate entro e non oltre 24 mesi dalla scadenza del termine perentorio indicato dall’art.9, comma 1, della presente legge.

5. La possibilità di ampliare gli edifici esistenti è limitata alle unità immobiliari ultimate alla data del 30 giugno 2009 in forza di titolo abilitativo rilasciato nelle forme di legge. Per unità immobiliare ultimate devono intendersi immobili per i quali, alla data del 30 giugno 2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In mancanza potrà essere presentata una dichiarazione giurata del Direttore lavori attestante la data di fine lavori

6. Gli interventi di cui alla presente legge sono altresì subordinati alla esistenza di opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di superficie degli edifici esistenti. L’adeguamento dovrà essere effettuato dal richiedente il titolo abilitativo, con le procedure di cui all’art. 32 comma 1 lett. g) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.

7. Non può essere riconosciuto alcun aumento di volume o di superficie agli edifici anche parzialmente abusivi o a quelli situati su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico.

8. La presente legge non può parimenti essere applicata agli edifici aventi destinazione commerciale al fine di derogare alle disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita e centri commerciali.

9.Gli interventi di cui agli artt. 4 e 5 della presente legge non sono cumulabili tra loro.

     

Art. 9 Ambito applicativo

 1. Con deliberazione di Consiglio comunale da adottarsi entro il termine perentorio di 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i Comuni possono escludere l’applicabilità delle norme di cui agli articoli 4 e 5 in relazione a specifici immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, nonché stabilire limiti differenziati alle possibilità di ampliamento accordate da detti articoli, in relazione alle caratteristiche proprie delle singole zone e del loro diverso grado di saturazione edilizia. Con la stessa deliberazione i Comuni individuano gli ambiti omogenei per consentire gli interventi su area diversa previsti dall’art.5, comma 6, nonché le aree che possono essere cedute gratuitamente al patrimonio comunale ai sensi e per gli effetti dell’art.5, comma 7, della presente legge.

 

2. La deliberazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della sua efficacia, è dichiarata immediatamente eseguibile e non si applica quanto disposto dagli artt. 10 e successive della L.R. 12 aprile 1983 n.18 e ss.mm.ii..

 

TITOLO II

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ ENERGETICA DEGLI EDIFICI

 

Art.10 Interventi per favorire il risparmio energetico e l’installazione di impianti a fonte rinnovabile

 1. Al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento energetico ed alla tutela dell’ambiente, si applica quanto disposto dall’art. 11 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115.

2. Al fine di migliorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici e privati si applica quanto disposto dal D.P.R. 22 aprile 2009 n.59.

 

Art. 11 Interventi per favorire l’installazione di pensiline e tettoie per impianti a fonte rinnovabile

 1. Non concorrono a formare superficie le pensiline e le tettoie realizzate o da realizzare su edifici ad uso residenziale e ad uso diverso esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge finalizzate all’installazione di impianti fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, nonché di altri impianti di produzione di energia ad uso domestico derivante da fonti rinnovabili.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie di cui al comma 1 e la potenza dei relativi impianti.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER RAZIONALIZZARE E CONTENERE IL CONSUMO DEL TERRITORIO

 

Art. 12 Utilizzo ai fini abitativi dei sottotetti

 1. La Regione promuove l’utilizzo ai fini abitativi dei sottotetti con l’obiettivo di razionalizzare e contenere il consumo del territorio.

2. Si definisce sottotetto il volume sovrastante l’ultimo piano dell’edificio, o di parti di esso, ricompresso nella sagoma di copertura.

3. L’utilizzo ai fini abitativi dei sottotetti è consentito alle seguenti condizioni:

a. l’edificio ove è ubicato il sottotetto deve essere realizzato nel rispetto delle normative comunali e regionali vigenti o, in caso di realizzazione totalmente o parzialmente abusiva, deve risultare sanato o in itinere il procedimento di sanatoria ai sensi della L.n.47/85 e ss.mm.ii.

b. l’altezza media ponderale non può essere inferiore a 2,40 metri, calcolata in rapporto tra il volume complessivo e la superficie del sottotetto utilizzato ai fini abitativi; in ogni caso l’altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,40 metri.

Per i Comuni montani posti a quote superiori a 1000 metri di altitudine sul livello del mare, l’altezza media è ridotta a 2,10 metri e l’altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,20 metri.

c. che siano rispettate le norme sismiche ed igienico-sanitarie.

d. l’edificio sottostante sia destinato in tutto o in parte ad uso abitativo.

4. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e se ne consente l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o ripostiglio. In corrispondenza di fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittivi anche se di altezza inferiore al minimo consentito come indicato al punto b) del comma3.

5. In sede di ristrutturazione di edifici esistenti che abbiano sottotetti non conformi alle altezze come sopra stabilite, è consentito, per il raggiungimento dell’altezza media minima prevista, l’abbassamento dell’ultimo solaio sottostante il sottotetto a condizione che:

e. l’intervento non comporti una modifica del prospetto del fabbricato;

f. vengano rispettati i requisiti o agibilità dei locali sottostanti;

g. vengano rispettate le norme sismiche ed igienico sanitarie.

6. Gli interventi di utilizzo ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati all’obbligo di reperimento, nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale, di spazi per i parcheggi, legati all’unità immobiliare con vincolo pertinenziale risultante da atto pubblico registrato e posti ad una distanza non superiore a 500 metri.

7. Fatto salvo il rispetto del D.M.2.04.1968 n.1444, il recupero abitativo dei sottotetti non incide sul calcolo dell'altezza massima del fabbricato e sugli effetti ad essa conseguenti previsti dai regolamenti edilizi comunali.

8. Al fine di assicurare l’osservanza dei requisiti di aero-illuminazione naturale dei locali e per garantire il benessere degli abitanti, gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti ai fini abitativi possono comportare anche l’apertura di porte, finestre, lucernai e abbaini a condizione che vengano rispettate i caratteri formali e strutturali dell’edificio conformemente ai regolamenti edilizi comunali.

  1. Il progetto di utilizzo ai fini abitativi dei sottotetti deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell’intero fabbricato e deve essere conforme alle vigenti disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.

    Art. 13 Corresponsione contributo di costruzione.

 1. La realizzazione degli interventi di cui all'art.12 della presente legge comporta la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione, da versare a conguaglio, se già in parte corrisposto, o per intero in caso contrario, e degli oneri di urbanizzazione previsti dalla vigente normativa regionale, in misura doppia.

2. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione sarà corrisposta alla Regione Abruzzo mediante versamento su c/c postale n.13633672 intestato alla Regione Abruzzo. Nell’ipotesi del diniego del titolo abilitativo, la somma sarà restituita al richiedente.

3. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono destinate esclusivamente al finanziamento delle attività di pianificazione di cui alla Legge sul Governo del Territorio.

4. Le entrate confluiranno nel Cap. 272331 UPB 05022014 denominato “Programmi di attuazione delle attività per il governo del territorio”.

5. Sono esonerate dal versamento della maggiorazione degli oneri di urbanizzazione dovuti alla Regione Abruzzo le Associazioni Onlus che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente articolo per gli interventi eseguiti su edifici ubicati nel territorio regionale da destinare a finalità di accoglienza.

  1. La mutazione della destinazione d’uso dei locali assoggettati alle disposizioni del precedente comma, prima del decorso di dieci anni comporta l’obbligo di corrispondere gli oneri di cui al comma 1 da versare al momento della richiesta di variazione di destinazione d’uso.

     

TITOLO IV

POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA’ RICETTIVA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI

DELLE STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE REGIONALI

 

Art. 14 Potenziamento della capacità ricettiva

 1. E’ consentito il miglioramento qualitativo e/o quantitativo delle strutture turistico esistenti all’entrata in vigore della presente legge, situate nel territorio regionale mediante l’utilizzazione e la chiusura delle superfici di porticati, logge, terrazzi coperti e sottotetti, che ricadono all’interno delle sagome dei fabbricati, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie ed in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati.

2. Le strutture turistico-ricettive di cui al comma 1 sono quelle operanti e classificate come tali e gestite da imprenditori turistici.

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai permessi a costruire relative a progetti di fabbricati con destinazione turistico-ricettiva già rilasciati ed in corso di realizzazione, alla data di entrata in vigore della presente legge.

  1. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Consiglio comunale, con atto motivato, può disporre l’esclusione di parte o di tutto il territorio comunale dall’applicazione della presente legge.

Art. 15 Obbligo di riclassificazione

 

1. Le strutture turistico-ricettive che si siano avvalse delle opportunità previste dall’art. 14 devono essere riclassificate sulla base della normativa vigente.

Art. 16 Corresponsione contributo di costruzione.

 1. Il recupero e l’utilizzazione previsto dall’art. 14 comporta la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione ed in misura doppia degli oneri di urbanizzazione.

2. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione sarà corrisposta alla Regione Abruzzo mediante versamento su c/c postale n.13633672 intestato alla Regione Abruzzo. Nell’ipotesi del diniego del titolo abilitativo, la somma sarà restituita al richiedente.

3. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono destinate esclusivamente al finanziamento delle attività per la promozione turistica abruzzese di cui alla L.R.4 giugno 1980 n.50 e ss.mm.ii.

  1. Le entrate confluiranno nel Cap.09.02.001, U.P.B. 242396 denominato "Interventi per la promozione turistica abruzzese - L.R.04.06.1980 n.50 e successive modificazioni".

     

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 17 Abrogazioni

 1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) l’art.85 L.R.26.04.2004 n.15 e ss.mm.ii.

b) la L.R.11.10.2002 n.22

 

Art. 18 Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul

Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.