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DISEGNO DI LEGGE REGIONALE Art.1 Finalità 1. La Regione Abruzzo promuove misure per il rilancio dell’economia e per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità architettonica, energetica ed abitativa, per preservare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente nel rispetto dell’ambiente e dei beni storici culturali e paesaggistici e nel rispetto della normativa sismica, nonché per razionalizzare e contenere il consumo del territorio. TITOLO I INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE Art.2 Ambito applicativo 1. Le disposizioni della presente Titolo hanno carattere straordinario e consentono la realizzazione degli interventi edilizi in esso previsti solo se sia rispettato il termine perentorio di cui all’art. 8, comma 4 della presente legge. 2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche agli edifici soggetti a vincolo a condizione che gli interventi siano autorizzati dalle autorità preposte alla tutela del vincolo ai sensi della normativa statale, regionale e degli strumenti di pianificazione locale. Art. 3 Definizioni e parametri 1. Ai fini della presente legge, sono stabilite le seguenti definizioni: a) per nuclei antichi si intendono quelli definiti dai Comuni con apposita perimetrazione in sede di approvazione della deliberazione consiliare di cui all'art.8 della presente legge o, in difetto, quelli delimitati come zone “A” ai sensi del D.M.2.04.1968 n.1444 nei vigenti o adottati Piani di recupero o analoghi strumenti di pianificazione; b) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono quelle definite dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici. In mancanza di definizioni contenute in detti atti, si fa riferimento a quelle definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 Art. 4 Interventi straordinari di ampliamento 1. Per le finalità di cui all’art. 1, in deroga alle vigenti previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l’ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20% della superficie utile, comunque fino ad un massimo complessivo per l'intero edificio di settanta metri quadrati di superficie utile. 2. L’ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in contiguità orizzontale o verticale rispetto al fabbricato esistente; ove ciò risulti materialmente o giuridicamente impossibile, nel rispetto della legislazione edilizia sulle distanze, potrà essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato avente carattere accessorio e pertinenziale. 3. In caso di edifici composti da più unità immobiliari, l’ampliamento potrà essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1 del presente articolo. 4. Dagli interventi di cui al presente articolo sono esclusi gli edifici ricadenti nei nuclei antichi, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle aree di in edificabilità assoluta. 5. Con gli interventi di cui al presente articolo può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici oggetto di ampliamento, compatibilmente con le previsioni di piano regolatore delle aree interessate. Art. 5 Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente 1. La Regione Abruzzo promuove il miglioramento della qualità architettonica, il risparmio energetico ed il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la integrale demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 30 giugno 2009 e che necessitano di essere adeguati agli attuali standards energetici, tecnologici e di sicurezza, anche sismica. Per edifici realizzati devono intendersi immobili per i quali, alla data del 30 giugno 2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In mancanza potrà essere presentata una dichiarazione giurata del Direttore lavori attestante la data di fine lavori. 2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione che prevedano aumenti fino al 30% della superficie utile esistente. 3. La percentuale di cui al comma 2 può essere elevata fino al 35% in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. A tal fine gli interventi proposti dovranno consentire un incremento di almeno due classi energetiche dell’edificio e comunque non inferiore alla classe C. I Comuni, con le modalità di cui al successivo art.9, comma1, potranno disciplinare ulteriormente le modalità di applicazione della maggiorazione prevista dal presente comma. 4. Gli incrementi di superficie di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non possono derogare da norme nazionali in merito a distanze ed altezze, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9 del DM 1444/68 e ss.mm.ii. 5. Con gli interventi di cui al presente articolo può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici oggetto di integrale demolizione e ricostruzione compatibilmente con le previsioni di piano regolatore delle aree interessate. 6. Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato, previo reperimento, nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale, di spazi per i parcheggi legati alle unità immobiliari con vincolo pertinenziale risultante da atto pubblico registrato e posti ad una distanza non superiore a 500 metri. 7. Gli interventi di integrale demolizione e ricostruzione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono consentiti anche su area diversa, purché a ciò destinata dagli strumenti urbanistici e territoriali. A tal fine i Comuni, con la deliberazione consiliare di cui all’art.9 della presente legge, individuano preliminarmente gli ambiti omogenei in cui i volumi trasferiti si aggiungono a quelli consentiti sull’area diversa. 8. Con la stessa deliberazione i Comuni possono individuare le aree occupate da edifici interessati dagli interventi previsti dal presente articolo e che possono essere cedute gratuitamente al patrimonio comunale e sistemate a verde pubblico attrezzato, parcheggi o altra opera di urbanizzazione primaria o secondaria, con l’indicazione dei tempi e delle modalità di realizzazione e nel rispetto delle previsioni dell'art.32 comma 1 lett. g) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. In tal caso il proprietario, o l’avente titolo, che cede gratuitamente l’area originariamente occupata dall’edificio demolito, potrà usufruire, oltre che dell’incremento di cui ai commi 2 e 3, anche di una ulteriore percentuale pari al 30% della superficie utile dell’edificio demolito. 9. Dagli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono esclusi gli edifici ricadenti nei nuclei antichi, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle zone di inedificabilità assoluta. 10. La ricostruzione in aree diverse di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo non potrà comunque avvenire, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle zone di inedificabilità assoluta. Art.6 Contributo di costruzione 1. Per gli interventi di cui all’articolo 4, il contributo di costruzione dovuto in base agli articoli 16 e seguenti del D.P.R.6 giugno 2001 n.380 è commisurato con esclusivo riferimento agli incrementi realizzati ed è ridotto al 50% ove l’unità immobiliare sia destinata a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo. 2. Il contributo di costruzione dovuto per gli interventi di cui all’articolo 5 è determinato in ragione dell’80% per la parte eseguita in ampliamento e del 20% per la parte ricostruita. Il contributo come sopra determinato viene ridotto del 50% in caso di edifici od unità immobiliari destinati a prima abitazione dei proprietari o degli aventi titolo. 3. Per gli interventi di cui alla presente legge i Comuni possono stabilire ulteriori riduzioni del contributo di costruzione od incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili o al fine di riqualificare aree urbane degradate. Art. 7 Elenchi 1. Al fine di evitare che mediante interventi successivi siano superati i limiti previsti, i Comuni provvedono ad istituire ed aggiornare l’elenco degli interventi autorizzati ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge. Art. 8 Condizioni generali di ammissibilità degli interventi 1.Gli interventi di cui all’articolo 4 della presente legge sono realizzati mediante denuncia di inizio attività, nel rispetto della disciplina generale di cui al D.P.R.6.06.2001 n.380 e ss.mm.ii. Nella relazione asseverata di cui all’art.23 del D.P.R.n.380/01 e ss.mm.ii., oltre a quanto ivi previsto, è espressamente attestata la conformità degli interventi da realizzare alle disposizioni della presente legge. 2. Gli interventi previsti dall’art.5 e di nuovi corpi edilizi di cui all’art.4 comma 2 seconda parte della presente legge, sono subordinati al rilascio del titolo edilizio previsto dal D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e ss.mm.ii. 3 In ogni caso gli interventi previsti dagli artt.4 e 5 della presente legge sono effettuati nel rispetto della normativa relativa alla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, nonché delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati e delle disposizioni legislative a tutela dei diritti dei terzi. 4. Le istanze relative devono essere presentate entro e non oltre 24 mesi dalla scadenza del termine perentorio indicato dall’art.9, comma 1, della presente legge. 5. La possibilità di ampliare gli edifici esistenti è limitata alle unità immobiliari ultimate alla data del 30 giugno 2009 in forza di titolo abilitativo rilasciato nelle forme di legge. Per unità immobiliare ultimate devono intendersi immobili per i quali, alla data del 30 giugno 2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In mancanza potrà essere presentata una dichiarazione giurata del Direttore lavori attestante la data di fine lavori 6. Gli interventi di cui alla presente legge sono altresì subordinati alla esistenza di opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di superficie degli edifici esistenti. L’adeguamento dovrà essere effettuato dal richiedente il titolo abilitativo, con le procedure di cui all’art. 32 comma 1 lett. g) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 7. Non può essere riconosciuto alcun aumento di volume o di superficie agli edifici anche parzialmente abusivi o a quelli situati su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico. 8. La presente legge non può parimenti essere applicata agli edifici aventi destinazione commerciale al fine di derogare alle disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita e centri commerciali. 9.Gli interventi di cui agli artt. 4 e 5 della presente legge non sono cumulabili tra loro.
Art. 9 Ambito applicativo 1. Con deliberazione di Consiglio comunale da adottarsi entro il termine perentorio di 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i Comuni possono escludere l’applicabilità delle norme di cui agli articoli 4 e 5 in relazione a specifici immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, nonché stabilire limiti differenziati alle possibilità di ampliamento accordate da detti articoli, in relazione alle caratteristiche proprie delle singole zone e del loro diverso grado di saturazione edilizia. Con la stessa deliberazione i Comuni individuano gli ambiti omogenei per consentire gli interventi su area diversa previsti dall’art.5, comma 6, nonché le aree che possono essere cedute gratuitamente al patrimonio comunale ai sensi e per gli effetti dell’art.5, comma 7, della presente legge. 2. La deliberazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della sua efficacia, è dichiarata immediatamente eseguibile e non si applica quanto disposto dagli artt. 10 e successive della L.R. 12 aprile 1983 n.18 e ss.mm.ii.. TITOLO II INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ ENERGETICA DEGLI EDIFICI Art.10 Interventi per favorire il risparmio energetico e l’installazione di impianti a fonte rinnovabile 1. Al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento energetico ed alla tutela dell’ambiente, si applica quanto disposto dall’art. 11 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115. 2. Al fine di migliorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici e privati si applica quanto disposto dal D.P.R. 22 aprile 2009 n.59. Art. 11 Interventi per favorire l’installazione di pensiline e tettoie per impianti a fonte rinnovabile 1. Non concorrono a formare superficie le pensiline e le tettoie realizzate o da realizzare su edifici ad uso residenziale e ad uso diverso esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge finalizzate all’installazione di impianti fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, nonché di altri impianti di produzione di energia ad uso domestico derivante da fonti rinnovabili. 2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie di cui al comma 1 e la potenza dei relativi impianti. TITOLO III DISPOSIZIONI PER RAZIONALIZZARE E CONTENERE IL CONSUMO DEL TERRITORIO Art. 12 Utilizzo ai fini abitativi dei sottotetti 1. La Regione promuove l’utilizzo ai fini abitativi dei sottotetti con l’obiettivo di razionalizzare e contenere il consumo del territorio. 2. Si definisce sottotetto il volume sovrastante l’ultimo piano dell’edificio, o di parti di esso, ricompresso nella sagoma di copertura. 3. L’utilizzo ai fini abitativi dei sottotetti è consentito alle seguenti condizioni: a. l’edificio ove è ubicato il sottotetto deve essere realizzato nel rispetto delle normative comunali e regionali vigenti o, in caso di realizzazione totalmente o parzialmente abusiva, deve risultare sanato o in itinere il procedimento di sanatoria ai sensi della L.n.47/85 e ss.mm.ii. b. l’altezza media ponderale non può essere inferiore a 2,40 metri, calcolata in rapporto tra il volume complessivo e la superficie del sottotetto utilizzato ai fini abitativi; in ogni caso l’altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,40 metri. Per i Comuni montani posti a quote superiori a 1000 metri di altitudine sul livello del mare, l’altezza media è ridotta a 2,10 metri e l’altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,20 metri. c. che siano rispettate le norme sismiche ed igienico-sanitarie. d. l’edificio sottostante sia destinato in tutto o in parte ad uso abitativo. 4. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e se ne consente l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o ripostiglio. In corrispondenza di fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittivi anche se di altezza inferiore al minimo consentito come indicato al punto b) del comma3. 5. In sede di ristrutturazione di edifici esistenti che abbiano sottotetti non conformi alle altezze come sopra stabilite, è consentito, per il raggiungimento dell’altezza media minima prevista, l’abbassamento dell’ultimo solaio sottostante il sottotetto a condizione che: e. l’intervento non comporti una modifica del prospetto del fabbricato; f. vengano rispettati i requisiti o agibilità dei locali sottostanti; g. vengano rispettate le norme sismiche ed igienico sanitarie. 6. Gli interventi di utilizzo ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati all’obbligo di reperimento, nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale, di spazi per i parcheggi, legati all’unità immobiliare con vincolo pertinenziale risultante da atto pubblico registrato e posti ad una distanza non superiore a 500 metri. 7. Fatto salvo il rispetto del D.M.2.04.1968 n.1444, il recupero abitativo dei sottotetti non incide sul calcolo dell'altezza massima del fabbricato e sugli effetti ad essa conseguenti previsti dai regolamenti edilizi comunali. 8. Al fine di assicurare l’osservanza dei requisiti di aero-illuminazione naturale dei locali e per garantire il benessere degli abitanti, gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti ai fini abitativi possono comportare anche l’apertura di porte, finestre, lucernai e abbaini a condizione che vengano rispettate i caratteri formali e strutturali dell’edificio conformemente ai regolamenti edilizi comunali. Il progetto di utilizzo ai fini abitativi dei sottotetti deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell’intero fabbricato e deve essere conforme alle vigenti disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia. Art. 13 Corresponsione contributo di costruzione.
1. La realizzazione degli interventi di cui all'art.12 della presente legge comporta la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione, da versare a conguaglio, se già in parte corrisposto, o per intero in caso contrario, e degli oneri di urbanizzazione previsti dalla vigente normativa regionale, in misura doppia. 2. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione sarà corrisposta alla Regione Abruzzo mediante versamento su c/c postale n.13633672 intestato alla Regione Abruzzo. Nell’ipotesi del diniego del titolo abilitativo, la somma sarà restituita al richiedente. 3. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono destinate esclusivamente al finanziamento delle attività di pianificazione di cui alla Legge sul Governo del Territorio. 4. Le entrate confluiranno nel Cap. 272331 UPB 05022014 denominato “Programmi di attuazione delle attività per il governo del territorio”. 5. Sono esonerate dal versamento della maggiorazione degli oneri di urbanizzazione dovuti alla Regione Abruzzo le Associazioni Onlus che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente articolo per gli interventi eseguiti su edifici ubicati nel territorio regionale da destinare a finalità di accoglienza. La mutazione della destinazione d’uso dei locali assoggettati alle disposizioni del precedente comma, prima del decorso di dieci anni comporta l’obbligo di corrispondere gli oneri di cui al comma 1 da versare al momento della richiesta di variazione di destinazione d’uso.
TITOLO IV POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA’ RICETTIVA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI DELLE STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE REGIONALI Art. 14 Potenziamento della capacità ricettiva 1. E’ consentito il miglioramento qualitativo e/o quantitativo delle strutture turistico esistenti all’entrata in vigore della presente legge, situate nel territorio regionale mediante l’utilizzazione e la chiusura delle superfici di porticati, logge, terrazzi coperti e sottotetti, che ricadono all’interno delle sagome dei fabbricati, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie ed in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati. 2. Le strutture turistico-ricettive di cui al comma 1 sono quelle operanti e classificate come tali e gestite da imprenditori turistici. 3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai permessi a costruire relative a progetti di fabbricati con destinazione turistico-ricettiva già rilasciati ed in corso di realizzazione, alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Consiglio comunale, con atto motivato, può disporre l’esclusione di parte o di tutto il territorio comunale dall’applicazione della presente legge.
Art. 15 Obbligo di riclassificazione 1. Le strutture turistico-ricettive che si siano avvalse delle opportunità previste dall’art. 14 devono essere riclassificate sulla base della normativa vigente. Art. 16 Corresponsione contributo di costruzione. 1. Il recupero e l’utilizzazione previsto dall’art. 14 comporta la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione ed in misura doppia degli oneri di urbanizzazione. 2. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione sarà corrisposta alla Regione Abruzzo mediante versamento su c/c postale n.13633672 intestato alla Regione Abruzzo. Nell’ipotesi del diniego del titolo abilitativo, la somma sarà restituita al richiedente. 3. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono destinate esclusivamente al finanziamento delle attività per la promozione turistica abruzzese di cui alla L.R.4 giugno 1980 n.50 e ss.mm.ii. Le entrate confluiranno nel Cap.09.02.001, U.P.B. 242396 denominato "Interventi per la promozione turistica abruzzese - L.R.04.06.1980 n.50 e successive modificazioni".
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI Art. 17 Abrogazioni 1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a) l’art.85 L.R.26.04.2004 n.15 e ss.mm.ii. b) la L.R.11.10.2002 n.22 Art. 18 Entrata in vigore 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. |