| Disposizioni in materia di abolizione dei canoni per gli usi civici |
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Il presente disegno di legge nasce dalla necessità di una normativa che definisca definitivamente le modalità di affrancazione dal canone corrisposto per i cosiddetti "usi civici" per tutti quei beni che non sono rientrati nelle norme previste dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766. Per chiarire la situazione, riteniamo di dover dare alcune definizioni di termini e una descrizione della situazione attuale e di quella pregressa. L'uso civico è una figura giuridica sorta nel medioevo che è stata infine regolamentata solo, come dicevamo, nel 1927 e che ha rappresentato una evenienza assai diffusa in Italia e massimamente in alcune regioni. Essa consisteva nel diritto esercitato dalla collettività di utilizzare una determinata area di proprietà di terzi, nell'ottica tipicamente medioevale di una economia di sussistenza di una società povera; pertanto una determinata comunità godeva del diritto, ad esempio, di raccogliere legna da un bosco (uso legnatico), o di far pascolare le greggi (pascolatico). Questa pratica veniva detta "enfiteusi" e secondo la dottrina dominante è il proprietario ad avere un diritto subordinato a quello dell'enfiteuta, il quale però soggiace a due obblighi specifici, pena l'estinzione del diritto: deve migliorare il fondo su cui agisce e deve corrispondere al concedente un canone periodico. L'enfiteuta può acquistare la proprietà e il concedente non può rifiutarsi. Fu proprio questa diffusissima pratica enfiteutica a spingere nel 1927 il legislatore a decretare che tutti gli usi civici esistenti in quel momento avrebbero dovuto essere rivendicati e regolarizzati, dando la possibilità ai vari soggetti di affrancarli, così trasformando il possesso del demanio concesso per usi civici o la proprietà privata gravata dal medesimo uso in proprietà piena ed assoluta. Fu istituito un apposito Commissario che liquidò gli usi privati e regolò amministrativamente gli usi non liquidati, quasi tutti relativi a terre comunali o superfici acquee. Purtroppo rimangono irrisolte moltissime situazioni anteriori alla predetta legge 1766/27 e parliamo di un periodo che parte circa 200 anni fa, quando fu istituito il Catasto Onciario da Carlo di Borbone. Parliamo di molti terreni su cui sappiamo non gravare alcun canone oppure di canoni di cui non esiste più traccia, oppure di canoni irrisori (ammontanti a volte a 500 o 1000 delle vecchie lire) mai riscossi dai Comuni. Tutta questa vicenda, più volte sollevata e sottoposta alle autorità competenti, ha spinto il Ministero dell'economia e delle finanze a produrre una circolare (circ. 26-2-2004 n. 2/T) in cui si ammette la situazione e si cita la Corte di Cassazione nonché l'Avvocatura dello Stato che osserva la "mancanza di una specifica indicazione di legge ed anche in considerazione dei ridotti effetti di tale affrancazione..." (consultiva CS/2749/02 del 15/1/2004). Pertanto, il presente disegno di legge, composto da due articoli, prevede la possibilità di richiesta alle regioni da parte dei Comuni dell'estinzione del canone e relativo capitale di affrancazione e la relativa comunicazione da parte della regione della relativa affrancazione ed estinzione del canone.
Art. 1 I Comuni che prima dell'entrata in vigore della legge 16 giugno 1927, n. 1766 avevano già provveduto alla sistemazione dei terreni di natura demaniale civica mediante censuazioni, conciliazioni, quotizzazioni, coloni inamovibili o antiche terraggere, sui quali sia stato imposto il pagamento di un canone annuo, possono richiedere alla regione di appartenenza l'estinzione del canone medesimo e del relativo capitale di affrancazione. Art. 2 La regione di appartenenza, accertata la validità degli atti che approvano la sistemazione dei terreni demaniali, provvede a comunicare al Comune l'estinzione del canone e del relativo capitale di affrancazione.
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